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| Nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati |
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| Venerdì, 17 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 11/E del 3 febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell'imposta erariale sugli aeromobili privati alla luce dell'art. 16 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante 'disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei'. I nuovi codici tributo sono: '3368' denominato 'Imposta erariale sugli aeromboili privati'; '8935' denominato 'Sanzioni' e '1930' denominato 'Interessi sul ravvedimento'.
(Vedi risoluzione n. xx del 2012)" target="_blank">(Vedi risoluzione n. 11 del 2012)
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| Liquidazione trimestrale Iva – Chiarimenti |
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| Venerdì, 17 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a quanto riportato dall'art. 14, comma 11, della legge di stabilità 2012 il quale ha stabilito che 'i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata'. I dubbi espressi dagli operatori del settore riguardano la possibilità per i contribuenti trimestrali di continuare a differire al 16 marzo dell'anno successivo il versamento del saldo del periodo d'imposta. Allo stato – dice l'Agenzia – possono eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Per i contribuenti che esercitano prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700mila euro per tutte le attività esercitate. I contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono versare il conguaglio: entro il 16 marzo dell'anno successivo, con una maggiorazione dell'1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata se presentano tale tipo di dichiarazione.
(Vedi risoluzione n. 15 del 2012)
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| Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo |
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| Venerdì, 17 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito a quanto in precedenza espresso nella risoluzione n. 26/E del 2011. Nel documento citato l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che l'assegnazione di azioni proprie ai soci è assimilabile a un aumento gratuito del capitale attuato mediante emissione di nuove azioni e passaggio di riserve a capitale. Con la risoluzione di ieri l'Agenzia ha preciato che l'importo del capitale che si considera incrementato da riserve di utili corrisponde al solo valore nominale delle azioni assegnate. Irrilevante resta la differenza tra tale valore nominale e il prezzo di carico delle azioni.
(Vedi risoluzione n. 12 del 2012)
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| Reverse charge – Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato |
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| Venerdì, 17 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 13/E del 7 febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (CPU) prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale.Il ristema dell'inversione contabile – dice l'Amministrazione finanziaria – deve essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi o in altre apparecchiature come gli elettrodomestici.
(Vedi risoluzione n. 13 del 2012)
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| Attività scudate: nuovi codici tributo per l'imposta di bollo speciale e l'imposta straordinaria |
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| Venerdì, 17 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Il citato decreto legge al comma 6, articolo 19, introduce un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Tale aliquota salirà al 10 per mille nel 2012 e al 13,5 per mille nel 2013. In caso di omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato. Il comma 12, stesso articolo, dispone, invece, per le attività finanziarie oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate per effetto della procedura di emersione o comunque dismesse, un'imposta straordinaria del 10 per mille per il solo anno 2012. I nuovi codici tributo sono: '8111' denominato 'Imposta di bollo speciale'; '8112' denominato 'Imposta straordinaria' e '8113' denominato 'Sanzione per omesso versamento'.
(Vedi risoluzione n. 14 del 2012)
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| Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi |
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| Venerdì, 17 Febbraio , 2012 |
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012 alla nuova disciplina sui fondi comuni d'investimento immobiliari dettata dal decreto legge n. 78/2010. Per i fondi liquidati entro il 2011, l'imposta sostitutiva del 7% potrà essere versata, senza alcun aggravio, entro il 31 marzo 2012. Il versamento, la cui scadenza era prevista per il 16 febbraio 2012, è prorogato a causa di dubbi interpretativi. Gli investitori istituzionali, come ad esempio lo Stato o gli enti pubblici, possono fruire del regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione al fondo immobiliare. Per i partecipanti non istituzionali che possiedono quote di partecipazione superiori al 5% si applica, invece, il regime per trasparenza. Ciò comporta l'imputazione dei redditi conseguiti dal fondo con conseguente obbligo dichiarativo del partecipante. Sempre il decreto legge n. 70/2011 prevede la possibilità per la SGR di deliberare la liquidazione dei fondi immobiliari che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello ora previsto per i fondi istituzionali e nei quali almeno un partecipante non istituzionale deteneva una quota di partecipazione superiore al 5%. In tal caso è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010 e un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 7% sui risultati conseguiti dal 1°gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione.
(Vedi circolare n. 2 del 2012)
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| Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione |
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| Venerdì, 3 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo della telefonia mobile è dovuta da tutti gli abbonati che non siano esentati. Obbligate sono anche le pubbliche amministrazioni non statali. Il chiarimento si è reso necessario a seguito della richiesta di un ente con personalità giuridica pubblica secondo la quale la tassa non era più dovuta dopo l'abrogazione dell'art. 318 del Dpr 156/1973 avvenuta per opera dell'art. 218 del dlgs 259/2003. L'abrogazione dell'art. 318 del Dpr 156/73 che disciplinava la licenza d'esercizio ha comportato una serie di pronunce giurisprudenziali. Alcune Ctr hanno ritenuto non più dovuta la tassa. Ma per l'Agenzia l'abrogazione di tale articolo non interferisce sul presupposto impositivo costituito dal contratto di abbonamento. La pretesa tributaria è dunque legittima.
(Vedi risoluzione n. 9 del 2012)
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| Regime Iva per i rifornimenti di carburante delle navi da pesca costiere |
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| Venerdì, 3 Febbraio , 2012 |
Con la risoluzione n. 10/E del 1°febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rifornimenti di carburante per le navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il documento fornisce precisazioni sulla portata applicativa dell'art. 8, comma 2, lettera e) n. 4) della legge n. 217/2011 (comunitaria 2010) che ha introdotto decisi cambiamenti in materia di Iva finalizzati a recepire gli orientamenti delle direttive comunitarie. La norma citata nell'individuare le forniture che non possono godere della non imponibilità ha sostituito il termine 'vettovagliamento' con quello più ristretto 'provviste di bordo' limitato al solo vettovagliamento che non può essere identificato con beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento.
(Vedi risoluzione n. 10 del 2012)
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| Attività di controllo ai fini dell'Iva sui periodi d'imposta oggetto di sanatorie |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
L'Agenzia delle Entrate dedica la prima circolare dell'anno, la n. 1/E del 13 gennaio 2013, al tema dei controlli per i contribuenti che hanno aderito al condono Iva del 2002, bocciato dalla Corte di giustizia della Ue. L'Amministrazione precisa che gli uffici periferici potranno procedere ad accertamenti esclusivamente per i periodi d'imposta 2000-2001-2002 nel caso in cui dispongano di specifici elementi probatori circa le violazioni compiute. Tali accertamenti saranno possibili per le annualità oggetto di sanatoria sopra citate come dispone la legge n. 289/2002 ancora accertabili per effetto del raddoppio dei termini collegato all'esistenza di violazioni penali. I dati indicati nelle dichiarazioni di sanatoria a suo tempo presentate non possono in nessun caso costituire, di per sé, indizi di violazioni penali tali da comportare l'obbligo di denuncia e il correlato allungamento del potere di accertamento. A tal fine sono necessari specifici elementi di prova. Le dichiarazioni integrative non possono essere considerate 'autodenuncia' del contribuente.
(Vedi circolare n. 1 del 2012)
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| Iva – Indennità liquidata all'amministratore di sostegno |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
Con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni in ordine al trattamento applicabile ai fini Irpef, Iva e CPA dell'equa indennità rilasciata dal giudice tutelare ad un avvocato che svolge l'incarico di amministratore di sostegno. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'equa indennità assegnata dal giudice tutelare al tutore, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, dal punto di vista tributario rappresenta un compenso per lo svolgimento di una attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo e rilevante ai fini Iva. Non inficia la conclusione l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 1073 del 1988 secondo cui l'equa indennità rilasciata dal giudice tutelare non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore.
(Vedi risoluzione n. 2 del 2012)
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| Imprenditori agricoli - Determinazione della base imponibile Irap |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2012, conferma quanto già espresso con una circolare del 2008 ovvero che per i soggetti Irpef il regime naturale è quello del conto economico fiscale, ma che con l'esercizio dell'opzione è possibile anche per questi soggetti applicare il regime destinato ai soggetti Ires in presenza di una contabilità ordinaria. Per gli imprenditori agricoli che scelgono una diversa modalità di determinazione dell'Irap dal metodo naturale è possibile l'applicazione alternativa del metodo di derivazione da bilancio, tipico dei soggetti Ires o di quello che tiene conto delle componenti imponibili o deducibili, tipico dei soggetti Irpef.
(Vedi risoluzione n. 3 del 2012)
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| Istituzione del codice tributo per il versamento del contributo di solidarietà |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
Per consentire al sostituto d'imposta il versamento, mediante modello F24, del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, ha istituito il codice tributo '1618' denominato 'Contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno'. E per consentire il versamento dello stesso contributo, mediante il modello F24 enti pubblici' ha istituito il codice tributo '145E'.
(Vedi risoluzione n. xx del 2012)" target="_blank">(Vedi risoluzione n. 4 del 2012)
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| Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2010 |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
Con la risoluzione n. 5/E dell'11 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione del codice tributo 'SB15' denominato 'Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sugli aeromobili ed unità da diporto'. La soppressione si è resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 216 del 17 giugno 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Sardegna 11 maggio 2006 n. 4.
(Vedi risoluzione n. 5 del 2012)
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| Istituzione di causali contributo per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
Con la risoluzione n. 6/E del 12 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. In sede di compilazione del modello F24 le causali sono esposte nella sezione 'Altri enti previdenziali e assicurativi', esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a debito versati'. Nel campo 'codice ente' è indicato il codice '0005', nel campo 'codice sede' è indicata la sigla della provincia di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, desumibile dalla 'Tabella T2 – sigla delle province italiane' pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
(Vedi risoluzione n. 6 del 2012)
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| Istituzione della causale contributo 'MATA' |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
Con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo 'MATA' per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico dell'Inps, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006 n. 81.
(Vedi risoluzione n. xx del 2012)" target="_blank">(Vedi risoluzione n. 7 del 2012)
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| Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione |
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| Venerdì, 27 Gennaio , 2012 |
I contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso dei due anni previsti per la notifica del medesimo. Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 rispondendo ad un quesito sulla possibile correzione della dichiarazione di successione.
(Vedi risoluzione n. 8 del 2012)
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| Bonus di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione |
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| Venerdì, 20 Gennaio , 2012 |
Ai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1°gennaio 2007, e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, viene riconosciuto, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente eversati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.852,29 euro annui. Con questa disposizione il legislatore risponde all'esigenza di favorire i lavoratori di prima occupazione che nei primi anni lavorativi godono di un reddito più basso e, di conseguenza, possono 'investire' meno nella previdenza complementare. Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per le modalità di utilizzazione del plafond di deducibilità di 2.852,29 euro annui riconosciuto dal dlgs n. 252/2005.
(Vedi risoluzione n. 131 del 2011)
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| Nuovi codici tributo per i ritardatari |
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| Venerdì, 20 Gennaio , 2012 |
Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti da chi paga con ritardo una rata diversa dalla prima e si avvale del ravvedimento entro i termini di scadenza della rata successiva l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, ha istituito i nuovi codici tributo che devono essere indicati nel modello F24. I nuovi numeri si sono resi necessari per le novità contenute nella manovra Monti che nei pagamenti rateali ha soppresso l'obbligo della garanzia per importi dovuti superiori a 50mila euro. Un'altra novità prevede la non decadenza dalla rateazione se il ritardato pagamento di una rata diversa dalla prima viene sanato entro i termini di scadenza della rata successiva.
(Vedi risoluzione n. xx del 2011)" target="_blank">(Vedi risoluzione n. 132 del 2011)
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| Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d'impresa |
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| Venerdì, 20 Gennaio , 2012 |
Con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo trattamento fiscale delle perdite d'impresa disciplinato dal dl 98 del 6 luglio 2011 (manovra di luglio). Le novità riguardano esclusivamente i soggetti Ires. Sono escluse le imprese individuali, le società di persone in contabilità ordinaria e gli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa. Le nuove regole prevedono che le perdite registrate di un periodo d'imposta possono essere riportate in avanti senza alcun limite temporale, anche se limitate all'80% del reddito di ciascun anno. La quota restante (il 20%) può essere sfruttata negli anni successivi. L'utilizzabilità piena delle perdite resta confermata per i primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della nuova società.
(Vedi circolare n. 53 del 2011)
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| Semplificazione dei servizi telematici |
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| Venerdì, 20 Gennaio , 2012 |
Con la circolare n. 54/E del 21 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce gli indirizzi operativi per il rilascio del codice PIN per l'utilizzo dei servizi telematici. Nell'ottica della semplificazione dei rapporti con il contribuente l'Amministrazione finanziaria intende dare impulso all'utilizzo dei servizi telematici per ridurre e razionalizzare l'afflusso dei contribuenti presso gli uffici. Vengono introdotte delle novità anche per le procedure di consegna ai cittadini delle credenziali di accesso ai servizi telematici e alle modalità di conferimento della delega a soggetti incaricati.
(Vedi circolare n. 54 del 2011)
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